E’ possibile richiedere ai nonni il versamento del contributo di mantenimento quando il genitore non vi provvede?

L’art. 316 del codice civile sancisce “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Secondo tale norma, gli ascendenti più prossimi obbligati al mantenimento dei minori, in caso di impossibilità dei genitori, sono dunque i nonni.
Ma è possibile obbligare i nonni al mantenimento dei nipoti, anche nel caso in cui il genitore semplicemente non voglia, pur potendo, provvedervi?

La risposta è no!

L’obbligazione a carico dei nonni sorge in via subordinata rispetto ai genitori e solo alloquando i genitori siano in difficoltà economiche e impossibilitati a reperire un’attività lavorativa.

La Corte di Cassazione ha indicato dei casi specifici nei quali è possibile agire nei confronti dei nonni:

  • Nei casi di abbandono materiale del minore da parte di entrambi i genitori e dunque quando volontariamente omettono di provvedere al suo mantenimento.
  • Nei casi in cui sia anche uno solo soltanto dei genitori ad omettere il mantenimento del figlio minore, nel caso in cui l’altro non abbia sufficienti mezzi per provvedervi.
  • In tutti i casi in cui vi siano motivi tali da impedire oggettivamente di provvedere al mantenimento, si pensi ad esempio a problemi fisici e/o di salute che impediscano di svolgere attività lavorativa, oppure a disoccupazione.

Anche in tutti i casi elencati, è comunque necessario esperire ogni azione utile a recuperare quanto dovuto direttamente dal genitore obbligato e solo in caso di esito negativo, sarà possibile agire nei confronti dei nonni affinchè forniscano ai genitori stessi i mezzi necessari per poter adempiere ai propri doveri.