Procreazione medicalmente assistita

La Consulta, è stata chiamata a valutare la legittimità della previsione normativa che, nell’ambito della PMA, ha statuito l’ irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo.

Tale norma (art. 6 comma 3 L. 40/2004) prevede “La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute adottato ai sensi dell’art.17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988n.400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.

La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo

Nel caso concreto che ha condotto alla pronuncia della Consulta (sentenza n.161 del 2023), la donna aveva richiesto l’impianto dell’embrione crioconservato, nonostante la separazione dal marito, che si era opposto revocando il consenso precedentemente prestato.

La questione sottoposta alla Consulta riguardava dunque la questione di legittimità relativa all’impossibilità dell’uomo di revocare il proprio consenso dopo la fecondazione dell’ovulo.

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della previsione, poichè “L’accesso alla procreazione medicalmente assistita comporta per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenza e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni”.

Dinanzi alla necessità di tutelare la salute fisica e psichica della madre, nonchè la dignità dell’embrione, si conferma dunque la possibilità di revoca del consenso solo a favore della donna, mentre l’uomo che abbia volontariamente e consapevolmente deciso di dare il via ad una procedura medica per avere un figlio, non ha più possibilità di sottrarsi alle responsabilità assunte.