Quando termina l’obbligo di versare il mantenimento per il figlio?

QUANDO TERMINA L’OBBLIGO DI VERSARE IL MANTENIMENTO PER IL FIGLIO?

Quando termina il mantenimento dei figli? È una delle domande più frequenti che vengono poste dai genitori separati o divorziati.

Quando una coppia si separa o divorzia, una delle questioni più frequenti riguarda proprio la durata dell’obbligo di mantenimento. Il mantenimento si inserisce, infatti, nel più ampio quadro dei provvedimenti relativi ai figli, insieme alle decisioni sull’affidamento e sulla loro gestione dopo la separazione. Per approfondire il tema dell’affidamento, si veda anche l’articolo dedicato.

Una delle questioni più frequenti riguarda proprio la durata dell’obbligo di mantenimento: fino a quando bisogna continuare a versare il contributo per il figlio?

Il mantenimento dei figli non termina automaticamente con il compimento dei 18 anni, ma neppure è destinato a durare indefinitamente.

Occorre quindi capire quando termina l’obbligo di mantenimento, quali sono i presupposti per la sua cessazione e cosa accade quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica o trova un lavoro.

La risposta non è semplicemente “fino ai 18 anni”.

Il compimento della maggiore età, infatti, non determina automaticamente la cessazione del diritto al mantenimento se il figlio non ha ancora raggiunto una propria indipendenza economica.

Allo stesso tempo, però, il mantenimento non può trasformarsi in un sostegno economico senza limiti di tempo.

La legge e la giurisprudenza richiedono un equilibrio tra il dovere dei genitori di sostenere il figlio che non sia ancora economicamente autonomo e il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che deve impegnarsi concretamente per costruire la propria indipendenza.

quando termina l'obbligo di mantenimento del figlio in separazione e divorzio

QUANDO FINISCE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI?

L’art. 337-septies del codice civile prevede la possibilità di riconoscere un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, valutate le circostanze del caso concreto.

Il momento decisivo, quindi, non è rappresentato esclusivamente dal raggiungimento della maggiore età, ma dalla situazione concreta del figlio e, soprattutto, dal raggiungimento di una adeguata autonomia economica.

Per stabilire se il mantenimento debba continuare devono essere valutati diversi elementi, tra cui:

– l’età del figlio;

– il percorso di studi seguito;

– il conseguimento di un titolo di studio o professionale;

– le capacità e le competenze acquisite;

– le concrete possibilità di ingresso nel mercato del lavoro;

– l’attività lavorativa eventualmente svolta;

– la durata del rapporto di lavoro;

– la retribuzione percepita;

– l’impegno dimostrato nella ricerca di un’occupazione;

– le condizioni economiche complessive del nucleo familiare.

IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO CONTINUA DOPO I 18 ANNI?

Sì, può averne diritto.

Il compimento della maggiore età non comporta automaticamente la perdita del diritto al mantenimento.

Un figlio maggiorenne che stia seguendo con serietà un percorso di studi o di formazione e che non abbia ancora raggiunto una propria autonomia economica può continuare ad avere diritto al sostegno dei genitori.

La situazione, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce dell’età del figlio.

Quanto più il figlio diventa adulto, tanto più rigorosa deve essere la verifica delle ragioni per le quali non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica.

Il mantenimento, infatti, non può diventare uno strumento per consentire al figlio maggiorenne di rinviare indefinitamente il momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.

FIGLIO MAGGIORENNE CHE STUDIA: IL MANTENIMENTO CONTINUA?

La prosecuzione degli studi può giustificare la permanenza dell’obbligo di mantenimento ma non è però sufficiente affermare semplicemente che il figlio “sta studiando”.

Occorre verificare che il percorso formativo sia serio, coerente con le sue capacità e caratterizzato da un concreto impegno.

Con il trascorrere degli anni diventa sempre più importante verificare anche l’attivazione del figlio nella ricerca di opportunità lavorative.

Il diritto al mantenimento, infatti, deve essere coordinato con il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne.

SE IL FIGLIO NON STUDIA E NON LAVORA, IL MANTENIMENTO È SEMPRE DOVUTO?

No.

La condizione del figlio maggiorenne che non studia e non lavora deve essere valutata caso per caso.

Il figlio adulto non può pretendere di essere mantenuto indefinitamente dai genitori senza dimostrare un concreto impegno nella costruzione della propria autonomia.

La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato il principio di autoresponsabilità, secondo il quale il figlio deve attivarsi concretamente per reperire un’occupazione e non può limitarsi ad attendere un lavoro perfettamente corrispondente alle proprie aspirazioni.

Naturalmente, anche in questo caso, non è sufficiente la semplice affermazione che il figlio “potrebbe lavorare”.

Devono essere valutate concretamente la sua età, la formazione ricevuta, le competenze, le possibilità occupazionali e l’impegno effettivamente dimostrato.

SE IL FIGLIO TROVA LAVORO, IL MANTENIMENTO CESSA?

Può cessare, ma non ogni attività lavorativa determina automaticamente la cessazione del mantenimento.

Ciò che rileva è soprattutto se l’attività lavorativa dimostri che il figlio abbia raggiunto una concreta capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

Devono quindi essere considerate la natura dell’attività, la sua durata, la retribuzione e, più in generale, il grado di inserimento del figlio nel mercato del lavoro.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FA CESSARE IL MANTENIMENTO?

Non necessariamente, ma può farlo.

La questione assume particolare rilevanza alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1877 del 28 gennaio 2026.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita può rappresentare un elemento idoneo a dimostrare la capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, anche quando l’attività sia svolta sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il fatto che il contratto sia a termine, quindi, non significa automaticamente che il figlio debba continuare a essere mantenuto.

Occorre verificare se, attraverso quell’esperienza lavorativa, il figlio abbia dimostrato una concreta capacità di inserirsi nel mercato del lavoro e di procurarsi autonomamente una fonte di reddito adeguata.

Questo principio è particolarmente importante perché non consente di identificare automaticamente il lavoro precario con la permanenza dell’obbligo di mantenimento.

Se il figlio ha dimostrato di essersi inserito stabilmente nel mercato del lavoro, il contributo di mantenimento può cessare.

Ciò può avvenire anche quando l’inserimento sia avvenuto attraverso contratti a tempo determinato, purché il figlio abbia raggiunto una concreta capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

Non ogni contratto a tempo determinato, tuttavia, è sufficiente.

La breve durata del rapporto, la natura meramente occasionale dell’attività o una retribuzione particolarmente ridotta possono infatti escludere che sia stata raggiunta una effettiva autosufficienza economica.

Per questo motivo, la situazione deve essere sempre valutata concretamente.

SE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINISCE, IL MANTENIMENTO RICOMINCIA?

Non automaticamente.

Se il figlio ha già raggiunto una concreta autosufficienza economica e ha dimostrato di essere in grado di inserirsi nel mercato del lavoro, la successiva cessazione del rapporto di lavoro non determina necessariamente la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.

In altre parole, non è sufficiente che il figlio perda successivamente il lavoro per far automaticamente rinascere il diritto al mantenimento.

La situazione deve essere valutata considerando il percorso complessivo del figlio e la sua effettiva capacità di procurarsi autonomamente un reddito.

Naturalmente, una brevissima esperienza lavorativa, scarsamente remunerata e priva di una reale capacità di inserimento nel mercato del lavoro può portare a una conclusione diversa.

QUANDO IL FIGLIO PUÒ ESSERE CONSIDERATO ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE?

Non esiste una soglia di reddito uguale per tutti e non esiste un’età precisa stabilita dalla legge oltre la quale il figlio debba necessariamente essere considerato autosufficiente.

L’autosufficienza economica deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete.

Possono assumere rilievo:

– la stabilità dell’attività lavorativa;

– la durata dei rapporti di lavoro;

– la continuità delle esperienze lavorative;

– l’entità della retribuzione;

– la professionalità acquisita;

– la possibilità concreta di reperire nuove occasioni lavorative;

– l’età del figlio;

– la sua formazione;

– il suo effettivo inserimento nel mercato del lavoro.

È quindi possibile che anche un’attività lavorativa con contratto a tempo determinato contribuisca a dimostrare il raggiungimento dell’autonomia economica, quando il percorso lavorativo complessivo dimostri una reale capacità di autosostentamento.

POSSO SMETTERE DI PAGARE IL MANTENIMENTO SE MIO FIGLIO HA TROVATO LAVORO?

Non è consigliabile interrompere autonomamente il pagamento.

Quando intervengono fatti nuovi che dimostrano il raggiungimento dell’autonomia economica del figlio, il genitore può chiedere la modifica o la cessazione dell’obbligo di mantenimento.

La circostanza che il figlio abbia iniziato a lavorare può infatti costituire un elemento importante per chiedere la cessazione del mantenimento, ma occorre verificare se il lavoro sia effettivamente idoneo a dimostrare il raggiungimento dell’autosufficienza economica.

Quando esiste già un provvedimento giudiziale che stabilisce il versamento di un assegno, il genitore non dovrebbe semplicemente smettere di pagare sulla base di una propria valutazione, ma è opportuno verificare la situazione e procedere attraverso gli strumenti previsti dalla legge. L’omesso versamento del contributo di mantenimento può infatti avere conseguenze rilevanti.

CHI DEVE DIMOSTRARE CHE IL FIGLIO È DIVENTATO AUTOSUFFICIENTE?

In linea generale, il genitore che chiede la cessazione del mantenimento sostenendo che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica deve dimostrare le circostanze che giustificano la cessazione dell’obbligo.

Non è quindi sufficiente affermare che il figlio è maggiorenne o che “potrebbe lavorare”.

Devono essere dimostrati elementi concreti dai quali possa emergere il raggiungimento dell’autonomia economica oppure una situazione nella quale il figlio, pur essendo ormai adulto e disponendo delle capacità necessarie, non si sia attivato concretamente per raggiungerla.

IL FIGLIO DEVE ACCETTARE QUALSIASI LAVORO?

Non esiste una regola secondo cui il figlio debba accettare indiscriminatamente qualsiasi attività lavorativa per perdere il diritto al mantenimento.

Tuttavia, il figlio maggiorenne deve confrontarsi concretamente con il mercato del lavoro.

Non può pretendere di conservare indefinitamente il sostegno economico dei genitori semplicemente perché non ha trovato l’occupazione ideale o quella perfettamente corrispondente alle proprie aspettative.

Le aspirazioni professionali del figlio devono essere valutate insieme alle concrete opportunità occupazionali e al suo effettivo impegno nel raggiungere l’autonomia.

FAQ SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI

A 18 anni il mantenimento del figlio finisce automaticamente?

No. Il compimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento.

Fino a che età bisogna mantenere un figlio?

Non esiste un’età massima stabilita dalla legge. Il mantenimento può proseguire dopo i 18 anni quando il figlio non abbia ancora raggiunto una concreta autonomia economica, ma la situazione deve essere valutata caso per caso.

Se mio figlio studia all’università devo continuare a mantenerlo?

Può essere dovuto il mantenimento se il figlio segue un percorso di studi serio e coerente e non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica. Con il passare degli anni diventa però sempre più importante verificare il suo concreto impegno nel percorso formativo e nella costruzione della propria autonomia.

Se mio figlio non studia e non lavora devo continuare a pagare?

Non necessariamente. Occorre valutare l’età del figlio, la sua formazione, le sue capacità e soprattutto l’impegno concretamente dimostrato nella ricerca di un’occupazione.

Se mio figlio ha un contratto a tempo determinato devo continuare a pagare il mantenimento?

Non necessariamente. Anche un contratto a tempo determinato può contribuire a dimostrare il raggiungimento dell’autosufficienza economica, quando l’attività svolta e la retribuzione dimostrino una concreta capacità di provvedere alle proprie esigenze.

Un contratto a tempo determinato di pochi mesi fa cessare il mantenimento?

Non automaticamente. La breve durata del rapporto e una retribuzione particolarmente ridotta possono non essere sufficienti a dimostrare il raggiungimento dell’autonomia economica.

Se mio figlio raggiunge l’autosufficienza economica e poi perde il lavoro, il mantenimento ricomincia automaticamente?

No. La successiva perdita del lavoro non determina automaticamente la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento se il figlio aveva già dimostrato di avere raggiunto una concreta capacità di autosostentamento.

Posso smettere di pagare il mantenimento quando mio figlio trova lavoro?

È opportuno non interrompere autonomamente i versamenti. Occorre verificare se il lavoro sia effettivamente idoneo a dimostrare l’autosufficienza economica e, se il mantenimento è stato stabilito da un provvedimento giudiziale, valutare la procedura necessaria per ottenere la modifica o la cessazione dell’obbligo.

Chi deve dimostrare che il figlio è economicamente autosufficiente?

In linea generale, il genitore che chiede la cessazione del mantenimento deve dimostrare le circostanze che giustificano il venir meno dell’obbligo.