TRUFFE AFFETTIVE ONLINE. LE AZIONI LEGALI
Purtroppo molto spesso la vittima di truffa affettiva on line, non sa di essere tale.
La sua volontà viene annientata e ridotta ad uno stato di totale soggezione nei confronti del carnefice, ad uno stato di fragilità emotiva tale da rendere impossibile una libera autodeterminazione.
Se la condizione sfugge alla vittima, non è così per i familiari, gli amici e le persone che si trovano a lei vicine.
Che fare una volta che ci si rende conto che nostra madre, nostro padre, un nostro amico, un conoscente, è vittima di una truffa?
Dopo essersi resi conto che parlarne con il diretto interessato non ha alcun effetto positivo, ma anzi suscita una maggiore chiusura nei nostri confronti, se non un allontanamento vero e proprio, che fare?
Il primo aspetto che sicuramente tenderemo a valutare, sarà quello economico. Penseremo che la prima cosa da fare sia trovare un modo per tutelare i risparmi della vittima e far sì che diventi per lei impossibile utilizzarli, nell’attesa e nella speranza che giunga la consapevolezza.
Ma come fare materialmente?
Quali sono i passi da compiere quando si è vittime di truffe affettive?
Innanzitutto è necessario rivolgere, al Tribunale del luogo in cui la vittima ha la sua dimora abituale, la richiesta di nominare un amministratore di sostegno, ossia un soggetto che possa affiancare la persona che si trovi anche temporaneamente in uno stato di fragilità emotiva o psichica, che abbia il potere di impedire che compia atti di disposizione di natura economica o patrimoniale.
L’Amministratore di sostegno.
La figura dell’amministratore di sostegno, è sicuramente la più idonea per tutelare le condizioni patrimoniali della vittima di truffa affettiva; come affermato anche dal Tribunale di Ravenna con sentenza emessa il 04.02.2021 all’esito di una causa in cui il marito e le figlie di una donna vittima di truffa affettiva, chiedevano al Giudice la dichiarazione di inabilitazione e nomina di un curatore.
Il collegio giudicante ha stabilito che l’inabilitazione non fosse la misura più adatta a tutelare la posizione della vittima, poiché il curatore avrebbe comunque avuto capacità di intervento limitata alla sola amministrazione straordinaria dei beni.
Il collegio ha invece stabilito che l’amministratore di sostegno rappresenta lo strumento di assistenza più idoneo fra quelli previsti dalla legge per la tutela degli incapaci, per chi si trovi nell’impossibilità anche parziale di provvedere ai propri interessi, poiché incentrato anche sulla cura della persona e poiché in grado di intervenire nel quotidiano.
Questo al fine di impedire alla vittima di disporre liberamente dei propri beni e del proprio denaro, limitando il protrarsi delle truffe.