Nell’ambito delle riforme attuate con l’obiettivo di accelerare i tempi per l’ottenimento del divorzio si colloca la legge 55 del 2015 che ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “divorzio breve“.

Nello specifico detta legge ha apportato talune modifiche all’art. 3, n. 2, lett. b) della legge sul divorzio, riducendo i tempi per la proposizione della relativa domanda.

In forza delle predette modifiche, l’istanza di divorzio potrà essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi decorrenti dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale o di sei mesi nell’ipotesi di separazione consensuale (anche raggiunta a seguito di trasformazione del rito), ivi compresa quella posta in essere attraverso la procedura di negoziazione assistita disciplinata dalla legge 162 del 2014.

Occorre precisare come la legge in questione abbia accorciato i termini per proporre la domanda di divorzio, ma il presupposto resti sempre l’omologa di una separazione consensuale, la pronuncia di una separazione passata in giudicato o un accordo raggiunto attraverso la procedura di negoziazione.